Not. Gaetano Petrelli
I valori bollati che rechino
solo il valore in lire potranno essere utilizzati fino al 28 febbraio 2002.
Ai sensi dell’art. 2 del
D.L. 25 settembre 2001 n. 350 (in G.U. n. 224 del 26.9.2001), convertito in
legge 23 novembre 2001 n. 409 (in G.U. n. 274 del 24.11.2001), detti valori
possono essere rimborsati ai rivenditori autorizzati, entro il 28
febbraio 2002.
Transitoriamente, a partire
dal 1° marzo 2002, dovranno essere utilizzati i valori bollati con doppia
indicazione dei valori in lire ed in euro, fino all’approvazione della nuova
tariffa dell’imposta di bollo (prevista dall’art. 1-bis, comma 3, del
suddetto D.L.).
Una volta che tale tariffa
sia entrata in vigore, i valori bollati preesistenti potranno essere sostituiti
entro la fine del secondo mese successivo.